1. Dopo l'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. - (Autonomia finanziaria) 1. È devoluto a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione di competenza il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.
2. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, introitato nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali è ripartito tra le autorità portuali medesime secondo il principio del proporzionamento delle risorse al traffico, tenendo conto delle spese sostenute dalle autorità stesse per le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali.
3. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito delle tasse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché il gettito della tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 sono devoluti alle regioni di competenza.
4. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali e consentire alle stesse, progressivamente a decorrere dal 2005, di sostenere, in luogo